Pos. I Prot. _______ /16.08.11

OGGETTO: Energie - Carburanti - Impianto di distribuzione - Richiesta di trasferimento e potenziamento.

ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(rif. nota 14 gennaio 2008, n. 430)
PALERMO


1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento - Uffici distaccati di Catania - Ufficio carburanti, sottopone allo scrivente talune "problematiche afferenti il trasferimento con potenziamento dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in xxxxxxxxx (zz) della ditta yyyyyy s.r.l.".
Al riguardo codesto Dipartimento rappresenta quanto segue.
In data 10 gennaio 2003 la ditta yyyyyy s.r.l. ha presentato "istanza di trasferimento con potenziamento" dell'impianto sopra indicato, allegando alla medesima istanza "ordinanza di sgombero del Comune di xxxxxxxxx".
Con parere 5 luglio 2007, n. 11878/116.07.11, questo Ufficio ha trattato "un aspetto della problematica" in esame e, in particolare, quello della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di decadenza della ditta de qua dalla concessione per l'esercizio dell'impianto in questione per chiusura dell'impianto medesimo senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione regionale, trattandosi appunto di impianto che risultava inattivo a far data dal 9 settembre 2002 .
Con provvedimento prot. n. 6435/5En del 28/09/2007, codesto Dipartimento - Uffici distaccati di Catania - Ufficio carburanti ha disposto, a seguito di apposita richiesta della ditta yyyyyy s.r.l., "la sospensione in sanatoria dell'attività del predetto I.D.C. per anni 5 dal 09/09/2002 fino al 08/09/2007".
Con istanza assunta al protocollo in data 4 settembre 2007, la Ditta interessata, ai fini del trasferimento dell'impianto in questione, comunicava di rinunciare all'impianto "sito in zzzzz contrada vvvvvvvvvv".
Con successiva istanza "introitata in data 27/11/2007 prot. n. 8310" la Ditta in questione ha chiesto la voltura del predetto impianto sito in zzzz contrada vvvvvvvvvv, trattandosi di impianto la cui concessione risultava intestata ad altra ditta.
Ciò premesso vengono posti all'Ufficio i seguenti quesiti:
a) se "la richiesta voltura dell'impianto" sito in zzzzz contrada vvvvvvvvvv regolarizzi la rinuncia del medesimo impianto;
b) se la richiesta di voltura doveva essere prodotta dalla Ditta yyyyyy improrogabilmente nei termini di validità della sospensiva e, cioè, entro l'8 settembre 2007;
c) se la richiesta di trasferimento e potenziamento presentata dalla ditta yyyyyyy in data 10 gennaio 2003 debba essere rigettata.

2. Preliminarmente all'esame dei quesiti prospettati giova precisare quanto segue.
Nella richiesta di parere formulata con nota 22 maggio 2007, n. 3286, codesto Dipartimento-Uffici distaccati di Catania-Ufficio Carburanti, rappresenta che la Ditta in questione "ha chiuso l'impianto senza avere la necessaria autorizzazione" e sottolinea che tale circostanza, "si evince sia dalla nota del Comune di xxxxxxxx datata 24.05.2001 con al quale lo stesso Comune diffida la Ditta yyyyyyy a rimuovere entro 10 gg. le attrezzature in disuso, e sia dalla nota dell'U.T.F. di Catania datata 26.06.2006 con la quale su richiesta dell'assessorato comunica che l'impianto sito in xxxxxxx (zz) risulta inattivo dal 09.09.2002 ..."; precisato poi che nella fattispecie si tratta di "I.D.C. da rimuoversi coattivamente per disposizione comunale", il predetto Ufficio Carburanti chiedeva allo scrivente di accertare se la chiusura dell'impianto di che trattasi, attuata dal concessionario senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione regionale in violazione delle clausole e delle condizioni stabilite dal decreto di concessione, configurasse, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 27 ottobre 1971, una inadempienza di gravità tale da determinare la decadenza del concessionario.
Nel citato parere 5 luglio 2007, n. 11878/116.07.11, lo scrivente ha osservato che "la fattispecie in esame non sembra configurare una ipotesi di trasferimento coatto", poiché "da quanto riferito da codesta Amministrazione nella richiesta di parere risulta che il Comune competente ha soltanto diffidato la Ditta de qua a rimuovere le attrezzature dell'impianto ormai in disuso e non ha provveduto a mettere a disposizione della medesima Ditta aree alternative su cui trasferire l'impianto", così come disponeva l'art. 11, comma 1, del D.A. 9 settembre 1997 (disposizione, questa, vigente all'epoca in cui il Comune territorialmente competente adottava la nota 24 maggio 2001, con la quale diffidava la Ditta yyyyyy a rimuovere entro 10 giorni le attrezzature in disuso).
Nel medesimo parere n. 11878/2007, lo scrivente ha altresì rilevato che "sembra da escludere anche la possibilità di configurare nella fattispecie una ipotesi di trasferimento volontario dell'impianto" poiché "da quanto rassegnato da codesta Amministrazione risulta che l'impianto di che trattasi non è attivo e non è stato autorizzato alla sospensione dell'esercizio", ciò tenuto conto che sia l'art. 10 del D.A. 9 settembre 1997 (vigente al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento), sia l'art. 10 del vigente Piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, adottato con D.A. 12 giugno 2003, disciplinano il trasferimento volontario di un impianto per la distribuzione di carburanti che sia"attivo o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'esercizio".
Per ciò che concerne la questione della decadenza del concessionario, lo scrivente, nel citato parere n. 11878/2007 -dopo aver precisato che in forza del combinato disposto dell'art. 14 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, e dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, la decadenza del concessionario è comminata per inosservanza degli obblighi normativamente o convenzionalmente previsti e nelle ipotesi di disattivazione o di rimozione dell'impianto senza la relativa autorizzazione, purchè si tratti di circostanze tali da pregiudicare la sicurezza o la continuità e la regolarità dell'attività di distribuzione di carburante che nell'ambito della Regione siciliana costituisce pubblico servizio- ha rimesso alla competenza di codesta Amministrazione l'accertamento in concreto della inadempienza degli obblighi imposti e la valutazione in concreto della gravità della stessa inadempienza in relazione al pregiudizio arrecato alla sicurezza e alla continuità e regolarità del servizio pubblico.
Ciò detto, senza entrare nel merito di quanto ribadito da codesto Ufficio Carburanti nella nota cui si risponde, laddove si afferma che la fattispecie in esame "rientra nell'ipotesi di trasferimento coatto con potenziamento", non ci si esime ora dalla trattazione delle questioni prospettate con la predetta nota.
Al riguardo appare utile anzitutto richiamare l'art. 12 del citato D.A. 12 giugno 2003 ("Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia"), il quale disciplina l'autorizzazione al potenziamento degli impianti con l'aggiunta di gasolio, e al comma 2, dispone che "nel caso in cui il concessionario sia titolare di più di 10 impianti per ottenere la suddetta autorizzazione dovrà inoltre rinunciare prioritariamente ad una concessione di un impianto attivo e funzionante o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'attività".
La riportata disposizione, nel prevedere che il potenziamento dell'impianto con l'aggiunta del gasolio potrà autorizzarsi qualora il concessionario rinunci ad una concessione di un impianto attivo o funzionante o regolarmente autorizzato alla sospensione della attività, presuppone che la concessione dell'impianto a cui si rinuncia sia intestata al medesimo soggetto che ha richiesto il potenziamento.
Nella fattispecie in esame la Ditta yyyyyy s.r.l., ai fini del potenziamento richiesto con istanza del 10 gennaio 2003, ha rinunciato ad un impianto la cui concessione è intestata ad altra ditta; per conseguenza, ai sensi del sopra riportato art. 12, comma 2, del D.A. 12 giugno 2003, così come interpretato dalla scrivente, la richiesta di potenziamento non può essere accolta. Né tale conclusione negativa può essere superata dalla circostanza che la medesima Ditta yyyyyy s.r.l. ha successivamente chiesto la voltura del medesimo impianto cui intende rinunciare: ed invero, a tal proposito è sufficiente evidenziare che il trasferimento della concessione in capo ad altri soggetti (voltura), è un provvedimento previsto dall'art. 9 del richiamato D.A. 12 giugno 2003, il quale disciplina un apposito procedimento amministrativo volto alla adozione del provvedimento stesso; in altri termini, l'autonomia funzionale del procedimento di voltura richiede che gli accertamenti e le valutazioni che devono essere compiuti da codesta Amministrazione ai fini della adozione del provvedimento stesso di trasferimento della concessione siano distinti e autonomi rispetto agli altri accertamenti e valutazioni da compiersi con riferimento al procedimento di potenziamento dell'impianto.
Sotto tale profilo dunque, non appare conducente ipotizzare un rapporto tra "la richiesta voltura" dell'impianto e la rinuncia dello stesso, né tanto meno ritenere che la successiva richiesta voltura possa "regolarizzare" la rinuncia all'impianto.
La soluzione negativa del quesito sub a) rende ovviamente superflua la trattazione del quesito sub b).
Infine circa il quesito sub c), in assenza di nuovi elementi di valutazione lo scrivente non può che ribadire quanto già affermato nel citato parere n. 11878/2007 e, cioè, che, la fattispecie de qua non configura una ipotesi di trasferimento coatto: conseguentemente non sussistono i presupposti giuridici per l'accoglimento della istanza di trasferimento.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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